Imposta di soggiorno per ville, appartamenti ed alloggi in genere

L` imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.

  • I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall` imposta di soggiorno.
  • Sono pure esenti dall` imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell` anagrafe degli italiani residenti all` estero.
  • I proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso dell` anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a presentare apposita denuncia al comune e a pagare l` imposta di soggiorno corrispondente.
  • Alberghi, pensioni e affittacamere non devono pagare l` imposta di soggiorno.

Nella denuncia l` interessato deve indicare le caratteristiche dell` immobile. La giunta comunale ai fini dell` applicazione dell` imposta provvede poi all` assegnazione dell` immobile ad una delle quattro categorie tariffarie in ragione della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell` immobile.
Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell` anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli immobili.

  • L` imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di un` imposta base riferita alla categoria e un` imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa.
  • L` imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente agli aloggi presi in locazione o in comodato l` imposta è commissurata al periodo di effettivo uso degli stessi. 

 

 

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