IMI Novità 2023


NUOVA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende ora l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La legge non fa più alcun riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto possessore.

ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE

Sono “abitazioni tenute a disposizione” quelle abitazioni per le quali né la Legge Provinciale né il Comune hanno stabilito l’applicazione di aliquote agevolate o dell’aliquota ordinaria. 

La Legge Provinciale n. 03/2014 prevede per le abitazioni agevolazioni d’aliquota per le seguenti fattispecie:

  • abitazioni principali;
  • abitazioni utilizzate per l’attività ricettiva in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero;
  • abitazioni utilizzate prevalentemente per l’attività di affittacamere e appartamenti ammobiliati per ferie (grado di utilizzo minimo annuale pari al 30% della capienza massima);
  • appartamenti utilizzati ad uso agrituristico;
  • fabbricati rurali strumentali destinati ad abitazione di dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda.

Il Regolamento del Comune di Lana prevede per le abitazioni le seguenti ulteriori agevolazioni di aliquota:

  • abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado;
  • abitazioni locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale.

Sono invece soggette ad aliquota ordinaria le abitazioni interessate dalle seguenti fattispecie:

  • abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (“rent to buy”), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;
  • abitazioni locate per fini abitativi in base ad un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche;
  • abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla legge provinciale sull’IMI;
  • abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;
  • abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • l’abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno/una dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  • l’abitazione nella quale il nudo proprietario/la nuda proprietaria ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  • abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
  • abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da persone anziane o disabili, le quali devono trasferire la residenza anagrafica presso i/le parenti che le accudiscono, a condizione che tali immobili non risultino locati;
  • abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una convalida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'articolo 608/bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell’abitazione da parte del detentore.

Qualora non si ricada in una di queste fattispecie di aliquote agevolate o aliquota ordinaria, l’abitazione ricade nella categoria di abitazione tenuta a disposizione (art. 9/ter L.P. n. 3/2014) con conseguente applicazione dell’aliquota maggiorata pari al 2,5%.

L'aliquota maggiorata pari al 2,5% viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successione l’aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione.

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a presentare, di persona all’ufficio tributo o per e-mail a info@comune.lana.bz.it, la documentazione (attestati, copie di contratti o dichiarazioni sostitutive) comprovante l’esistenza di fattispecie di non maggiorazione dell’aliquota, anche quelle cessate nel corso dell’anno 2022. 

Per i contratti di locazione così come per le concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta e affini entro il secondo grado stipulati nel corso dell’anno 2022, il termine per la presentazione della relativa documentazione è il 30.06.2023.

ATTIVITÀ DI AFFITTO DI CAMERE E APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER FERIE

Importanti modifiche riguardano anche i fabbricati utilizzati per attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie, per i quali l’aliquota ridotta, pari allo 0,56%, è riconosciuta solo in presenza di un grado di utilizzazione minima pari al 30% del grado massimo di utilizzazione

Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese recettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese recettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati per l’imposta comunale di soggiorno per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di imposta. Per le imprese recettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta pari allo 0,56%, senza considerare il grado di utilizzo.

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